Nel caso di una sostituzione di infissi presso un’abitazione data in locazione, la detrazione fiscale del 55% spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta per l’intervento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010, con la quale sono state diffuse le risposte, fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010.
Il caso riguarda la sostituzione di serramenti e infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino.
La detrazione – spiega l’Agenzia – spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica, facendo riferimento all’unico intervento e ai due beneficiari.
Un altro quesito riguarda gli impianti fotovoltaici. L’Agenzia del Territorio ha considerato quelli posizionati sul suolo come opifici, categoria catastale D1 Dalle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici sono “impianti”, quindi beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Come si conciliano le due interpretazioni?
L’impianto fotovoltaico situato su un terreno – spiega l’Agenzia delle Entrate – non costituisce impianto infisso al suolo in quanto, normalmente, i moduli solari che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità( Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E).
Coerentemente a tale impostazione, anche nella Circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza “antieconomici” interventi di adattamento”. Quindi, secondo le Entrate, si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Se ne deduce, quindi, che gli impianti fotovoltaici sono “impianti” mobili e non opifici, e hanno diritto a benefici per investimenti in aree svantaggiate.
Ancora con riferimento agli impianti fotovoltaici, viene chiesto se questi possono beneficiare dell’agevolazione Tremonti-ter.
Con Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 , l’Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni in merito all’applicazione dell’agevolazione istituita dall’articolo 5 del DL 78/2009, specificando che ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre verificare se gli stessi siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 e che valgano per la predetta verifica anche le indicazioni contenute nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”. Le suddette note esplicative includono nella divisione 28 la “fabbricazione di inseguitori per pannelli solari” (sottocategoria 28.99.99, “Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti ed accessori)”.
Le medesime note non includono nella divisione 28, invece, la “fabbricazione di celle fotovoltaiche”, compresa nella divisione 26 (sottocategoria 26.11.09, “Fabbricazione di altri componenti elettronici”), e la “fabbricazione di pannelli fotovoltaici”, compresa nella divisione 27 (sottocategoria 27.11.00, “Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici”).
25/06/2010 – Alla luce delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2010, relative alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, l’Ance ha predisposto la nuova “ Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie”. La Guida è aggiornata con ichiarimenti ministeriali forniti nel corso dell’ultimo anno e riepiloga le modalità applicative del beneficio, le fattispecie agevolate e gli adempimenti necessari per l’accesso alla detrazione.
L’art. 2, commi 10 – 11, della Legge 23 dicembre 2009, n° 191 (Finanziaria 2010) ha infatti previsto:
- la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare;
- la messa a regime dell’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
È stata, inoltre, prorogata per un ulteriore anno anche la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni (da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare), reintrodotta dal 1° gennaio 2008 dalla legge Finanziaria 2008 (art.1, comma 17, lett. b, legge 244/2007).
In virtù della proroga, per tale fattispecie, la detrazione spetta a condizione che:
- gli interventi di recupero, da realizzare sull`intero fabbricato, siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- il rogito per l’acquisto delle abitazioni sia stipulato entro il 30 giugno 2013.
Nell’Appendice alla Guida sono, inoltre, raccolte le disposizioni normative in materia, la giurisprudenza e i documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda infine che, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’art. 25 del DL 78/2010 (ancora in corso di conversione di legge) ha previsto l’obbligo, per le Banche e le Poste italiane S.p.A., di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dalle imprese, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Tale obbligo opererà, di conseguenza, anche con riferimento ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36%, fermo restando che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno successivamente individuate nel dettaglio le tipologie di pagamenti nonchè le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
In merito, l’ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative per ottenere un ripensamento da parte del Governo, tenuto conto che la ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria per le imprese esecutrici degli interventi e che l’Amministrazione Finanziaria dispone già di tutti gli strumenti idonei a selezionare le posizioni da assoggettare a verifica.
01/06/2010 – Ammonta a 24,9 miliardi di euro la manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, firmata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Oltre alla sanatoria catastale, che potrebbe portare nelle casse dello Stato circa 1 miliardo attraverso la regolarizzazione degli immobili non dichiarati, il decreto contiene diverse disposizioni di interesse.
Patto di stabilità (art. 14)
La manovra effettua una stretta sui controlli dei saldi di bilancio degli enti locali.
Le regioni a statuto ordinario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica per 4 miliardi di euro per l’anno 2011 e per 4,5 miliardi annui a decorrere dal 2012.
A carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ci sono 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1 miliardo annui a decorrere dal 2012.
Le province sono impegnate con 300 milioni di euro per l’anno 2011 e 500 milioni annui dal 2012.
Sui comuni pesano invece 1,5 miliardi di euro per l’anno 2011 e 2,5 per il 2012.
È inoltre prevista la sospensione dei trasferimenti verso gli enti in deficit e il recupero dello scostamento entro 60 giorni a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.
La misura ha già sollevato le critiche dei costruttori, che prevedono una quasi totale paralisi delle infrastrutture regionali e locali, con pesanti ripercussioni non solo per le imprese, che saranno molto probabilmente costrette a chiudere, ma anche sulla qualità della vita che, ricorda il presidente dell’Ance Paolo Buzzetti, dovrà fare i conti con città che si allagano e collegamenti stradali scadenti.
Ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti relativi alle detrazioni del 36% e del 55% (art. 25)
Dal 1° luglio 2010 le banche e Poste Italiane SPA opereranno una ritenuta d’acconto del 10% sull’Irpef sui pagamenti effettuati mediante bonifico per usufruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. La ritenuta sarà applicata sugli importi versati a favore dei soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà le tipologie di pagamenti e gli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Certificati verdi (art. 45)
La manovra abolisce l’obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi da parte del Gse, Gestore dei servizi elettrici. Sono infatti abrogati l’articolo 2, comma 149, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e l’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.
I certificati verdi rappresentano un sistema di incentivazione per le energie alternative. L’obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta era stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e attuato dal DM 18 dicembre 2008, imponendo al Gse di ritirare i certificati rimasti invenduti fino al 2011.
Secondo l’Aeeg, autorità per l’energia elettrica e il gas, con la nuova norma diminuiscono le spese a carico di Gse. Allo stesso tempo, però, l’eccesso di offerta potrebbe far scendere il prezzo dei certificati verdi, che non sarebbero più uno strumento vantaggioso per i produttori di energia rinnovabile.
Fondo infrastrutture (art. 46)
Previsto il rifinanziamento del fondo infrastrutture attraverso la devoluzione ad altro scopo o beneficiario dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006 non erogati alla data di entrata in vigore del decreto e a fronte dei quali non sono stati aggiudicati i contratti di appalto. L’individuazione delle risorse avviene con decreto del Ministero dell’Economia, che successivamente propone al Cipe, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture, la loro destinazione al programma per le infrastrutture strategiche, dando priorità al MO.S.E.
Conferenza di servizi (art. 49)
Si sposta dal ddl per la semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione la riforma della conferenza di servizi. L’inerzia dei funzionari che non partecipano alle riunioni viene risolta con valutazioni negative e il taglio dei premi di risultato. Se l’opera da analizzare necessita anche dell’autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime in via definitiva, motivando un eventuale parere negativo. Nei casi in cui l’intervento è stato sottoposto positivamente a Vas, i risultati devono essere utilizzati senza modificazioni nell’ambito della Via. Il silenzio assenso non può essere applicato ai procedimenti di Via, Vas e Aia.
Dal primo luglio i dati catastali diventano fondamentali per contratti di locazione e costituzione di diritti reali sugli immobili. È una delle misure necessarie alla sanatoria catastale per la regolarizzazione degli immobili fantasma, contenuta nel Decreto Legge 78/2010 con cui è stata varata la manovra da 24,9 miliardi per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. La disposizione, che nei giorni scorsi ha subito diverse correzioni, dopo aver ricevuto l’ok del Presidente della Repubblica ed essere stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, inizia il suo percorso di conversione in legge.
Tra le novità dell’ultima versione spiccano compravendite e locazioni di immobili sconosciuti al Catasto.
In base all’articolo 19 comma 14 gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.
Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell’atto nel caso in cui ci sia discordanza tra registri catastali e immobiliari. La regolarizzazione potrà quindi avvenire anche dopo il rogito.
Anche per la registrazione dei contratti di locazione, scritti o verbali, inseriti nel comma 15, deve essere riportata l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La loro mancata o errata indicazione è considerata rilevante per l’applicazione dell’imposta di registro ed é punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta.
Per quanto riguarda la sanatoria catastale, l’Agenzia del Territorio il 30 settembre terminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al Catasto. Entro il 31 dicembre i proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili non censiti devono presentare una dichiarazione di aggiornamento. La dichiarazione di aggiornamento deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato ristrutturazioni e interventi edilizi con variazione di consistenza o cambio di destinazione.
I dati saranno a disposizione dei Comuni, che potranno avviare gli accertamenti sulla regolarità urbanistica ed edilizia per individuare eventuali casi di abusivismo. Dal primo gennaio 2011, inoltre, l’Agenzia del Territorio avrà a disposizione il telerilevamento per un monitoraggio costante.